Servizio di misura energia prodotta
Il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta viene svolto seguendo una disposizione normativa o regolatoria che comporta l’utilizzo esplicito di detta misura.
Dal 1° gennaio 2017 la regolazione di tale misura è stata disposta dal Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica (TIME), modificato e aggiornato periodicamente da ARERA.
Attualmente è in vigore l’Allegato B alla deliberazione 613/2023/R/eel - TIME 2024-2027 con le relative tabelle tariffarie (Tabelle TIME).
Per effetto dei sopracitati cambiamenti normativi per gli impianti di produzione connessi in bassa tensione, il soggetto responsabile dell’installazione e manutenzione dei misuratori e delle operazioni di gestione dei dati di misura, nonché di natura commerciale, è il gestore della rete a cui gli impianti di produzione sono connessi.
Per gli impianti di produzione con tensione sul punto di connessione alla rete diversa dalla bassa tensione, l'onere delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è in carico al produttore, che può affidarle al gestore di rete, mentre le operazioni di gestione dei dati di misura, nonché quelle di natura commerciale, sono a carico del gestore di rete.
Se il produttore affida al gestore di rete lo svolgimento delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori, la responsabilità resta in capo al produttore, che è tenuto a riconoscere al gestore, a copertura delle attività svolte, un corrispettivo definito dal gestore di rete stesso e applicato in maniera trasparente e non discriminatoria.
Se il produttore sceglie di provvedere per proprio conto alla posa delle apparecchiature di misura, per permettere al gestore di rete di assolvere ai propri obblighi queste dovranno essere scelte tra i modelli approvati e pubblicati da SET Distribuzione S.p.A.
I corrispettivi per i servizi di misura, riportati di seguito, si intendono al netto degli oneri per la certificazione della misura ai fini fiscali, a cui dovrà provvedere il produttore qualora richiesto dall’Agenzia delle Dogane (officine elettriche).
Per impianti entrati in esercizio entro il 26 agosto 2012 e per tutta la durata del contratto di misura:
Per impianti entrati in esercizio nel periodo dal 27 agosto 2012 fino al 31 dicembre 2016 e per tutta la durata del contratto di misura:
Per impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2017: