Bonus sociale sulla fornitura di energia elettrica
DELIBERA 402/2013/R/COM DEL 26 SETTEMBRE 2013
In attuazione di quanto previsto dal TIBEG (articolo 31, comma 31.1 dell'Allegato A della deliberazione 26 settembre 2013 402/13/R/com), le imprese distributrici e i venditori di energia elettrica provvedono a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni sul bonus sociale anche tramite il proprio sito internet, facendo riferimento al seguente schema di informativa.
Bonus sociale sulla fornitura di energia elettrica
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale" (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica.
Hanno diritto al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di energia elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Hanno inoltre diritto al bonus sociale per disagio economico i clienti domestici titolari di una fornitura di energia elettrica e titolari, al contempo, di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Il bonus è valido per dodici mesi.
Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Bonus sociale - Requisiti per beneficiarne
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dalla delibera ARERA n. 63/2021/R/com del 23/02/2021.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono le seguenti:
1) appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure
2) appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
3) appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 è stato elevato a 15.000 euro dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura energia elettrica con tariffa per usi domestici e attivo.
Ogni nucleo familiare ha diritto ad un solo bonus sociale per disagio economico energia elettrica per anno di competenza. Il bonus sociale energia elettrica è cumulabile con il bonus sociale gas.
Come ottenere i bonus per disagio economico e disagio fisico
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
Come compilare la DSU e richiedere l'ISEE
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l'Autorità sta definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al SII*, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di energia elettrica, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verrà erogato automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda) il bonus elettrico per disagio economico. Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto, dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
*Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio: l'incrocio dei dati contenuti nelle DSU con quelli contenuti nel registro del SII e nelle banche dati dei gestori idrici consentirà, attraverso opportuni processi e verifiche in fase di definizione da parte dell'Autorità, di individuare le forniture da agevolare e di erogare il bonus agli aventi diritto.
Bonus per gravi condizioni di salute - disagio fisico - Come si richiede
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): www.arera.it
o chiamare il numero verde 800.166.654