Autoconsumo collettivo
L'autoconsumo collettivo rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio.
Per realizzare un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo sono clienti finali e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione;
- ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
- ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere ubicato nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce.
Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di nuova realizzazione nell’ambito del potenziamento di un impianto di produzione esistente, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.
Nelle Regole tecniche, consultabili nell'apposita sezione del sito GSE, sono riportati i requisiti, le modalità di richiesta per l'accesso al servizio, lo schema di contratto standard, i criteri di calcolo e le tempistiche di erogazione dei contributi economici. Per i gruppi di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che hanno già realizzato gruppi di autoconsumo collettivo o comunità energetiche, il GSE ha predisposto un modello di istanza preliminare semplificata di accesso al servizio, che già da oggi è possibile inviare tramite il nuovo Portale presente nell'Area Clienti del GSE. In questo modo, potrà essere garantito l'accesso agli incentivi, a partire dalla data di presentazione della richiesta preliminare.